Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il Consiglio provinciale designa, altresì, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza, o di legittimo
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.
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La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
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I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo
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Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della
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propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.
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elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
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) i tre elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi
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Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data
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sedi, e composta di quattro membri di cui uno designato dal Prefetto e tre dal Consiglio provinciale. Il componente designato dal Prefetto è scelto tra i